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Ordinanza — n. 37166/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37166/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDI SIMONE nato a AOSTA il 27/06/1986 FICARA GIUSEPPE nato a AOSTA il 07/02/1981 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; L'unico motivo declinato da entrambi i ricorrenti, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. ripropone il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, quarto comma, cod. proc. pen. ripropone il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza recupero dei costi spesa periodica attenuazione della pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDI SIMONE nato a AOSTA il 27/06/1986 FICARA GIUSEPPE nato a AOSTA il 07/02/1981 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; L'unico motivo declinato da entrambi i ricorrenti, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. ripropone il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Rileva il Collegio che, correttamente, la sentenza impugnata ha rimarcato che la natura reiterata della recidiva contestata a entrambi gli imputati, impedisce, ai sensi dell'art. 69, quarto comma cod. pen., di addivenire a un giudizio di prevalenza su di essa delle circostanze attenuanti generiche. Le memorie dei ricorrenti sono reiterative dei motivi di ricorso e, quindi, inammissibili. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3