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Ordinanza — n. 37163/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a specific exclusion cause based on alleged factual errors. The court rejected this argument, ruling that the appeal consisted solely of mere complaints regarding facts rather than a valid legal objection, given the appellate court's adequate reasoning on the severity of the offense and the duration of the evasion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on mere complaints regarding facts, provided the lower court has offered adequate reasoning on the gravity of the offense and the verisimilitude of the evasion.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints exclusion of guilt procedural costs Cassation jurisdiction allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO ANDREA nato a TORINO il 15/07/1995 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una adeguata motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato la gravità del fatto, la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e la verosimile protrazione dell'evasione per lungo tempo. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/04/