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Ordinanza — n. 37160/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37160/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 12/05/2022 (termini per il deposito 30 giorni). Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termini di ricorso istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato opposizione tardiva preclusione per tardività
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMPREBENE SCANDER nato a ROMA il 23/03/1991 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(gtato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 12/05/2022 (termini per il deposito 30 giorni).

2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.

3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione. Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 14/10/2022 e quindi successivamente ai 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen.

4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 aprile 202