Ordinanza — n. 37160/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 12/05/2022 (termini per il deposito 30 giorni). Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMPREBENE SCANDER nato a ROMA il 23/03/1991 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(gtato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 12/05/2022 (termini per il deposito 30 giorni).
2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.
3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione. Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 14/10/2022 e quindi successivamente ai 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett.
c) cod. proc. pen.
4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 aprile 202