Ordinanza — n. 36890/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRECO RICCARDO nato a PALERMO il 03/09/1993 GRECO SALVATORE nato a PALERMO il 17/08/1984 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i comuni motivi dedotti nel ricorso in relazione ai vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché gravemente carente, sulla configurabilità del reato di cui all'art. 334 cod. pen. sono manifestamente infondati e generici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 334 cod. pen; Ordinanza — n. 36890/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 334 cod. pen. sono manifestamente infondati e generici.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRECO RICCARDO nato a PALERMO il 03/09/1993 GRECO SALVATORE nato a PALERMO il 17/08/1984 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i comuni motivi dedotti nel ricorso in relazione ai vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché gravemente carente, sulla configurabilità del reato di cui all'art. 334 cod. pen. sono manifestamente infondati e generici.
Non ha pregio il rilievo in diritto sulla configurabilità nei fatti accertati dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213 cod. strada tenuto conto che i ricorrenti non si sono limitati alla "mera" circolazione a bordo del veicolo in sequestro avendolo, invece, adibito al trasporto abusivo di merci, come inequivocabilmente accertato alla stregua di risultanze processuali con le quali non si confrontano le deduzioni difensive. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023