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Ordinanza — n. 36889/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36889/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAJARDO RIOS GIULIO PORFIRIO nato a ROMA il 01/01/1987 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussunnibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza ravvisabile, vieppiù, in presenza delle lesioni cagionate ai verbalizzanti, nel corso dell'azione positiva che non si è limitata alla resistenza passiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'aggravante contestata di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 -bis cod. pen., in relazione al reato di lesioni, rende manifestamente infondate le deduzioni difensive sulla mancanza di querela. Non sono suscettibili di censura il diniego di esclusione della recidiva e diniego di applicazione delle generiche; la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, le condotte accertate nel processo, in linea, del resto, con i precedenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricusazione del pubblico ministero attenuazione della pena pentito traffico aggravato di stupefacenti risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAJARDO RIOS GIULIO PORFIRIO nato a ROMA il 01/01/1987 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussunnibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza ravvisabile, vieppiù, in presenza delle lesioni cagionate ai verbalizzanti, nel corso dell'azione positiva che non si è limitata alla resistenza passiva.

L'aggravante contestata di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 -bis cod. pen., in relazione al reato di lesioni, rende manifestamente infondate le deduzioni difensive sulla mancanza di querela. Non sono suscettibili di censura il diniego di esclusione della recidiva e diniego di applicazione delle generiche; la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, le condotte accertate nel processo, in linea, del resto, con i precedenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023