Ordinanza — n. 36761/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FARAGO TEODOR IOHAN nato il 11/04/1979 STAN DUMITRU nato il 21/11/1978 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Farago Teodor Iohan e Dumitru Stan ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36761/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FARAGO TEODOR IOHAN nato il 11/04/1979 STAN DUMITRU nato il 21/11/1978 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Farago Teodor Iohan e Dumitru Stan ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FARAGO TEODOR IOHAN nato il 11/04/1979 STAN DUMITRU nato il 21/11/1978 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
Rilevato che Farago Teodor Iohan e Dumitru Stan ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra cui, in particolare, la personalità degli imputati, giudicata incline alla commissione di illeciti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.