Ordinanza — n. 36756/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMI GIUSEPPE nato a ALTAMURA il 14/11/1970 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Guglielmi Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 c.p; Ordinanza — n. 36756/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile perché le conclusioni sono state proposte oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMI GIUSEPPE nato a ALTAMURA il 14/11/1970 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
Rilevato che Guglielmi Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'inutilizzabilità degli elementi di prova scaturiti dall'attività ispettiva per essere stata quest'ultima posta in essere in violazione delle previsioni di cui agli artt. 220 ss. disp. att c.p.p., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, dovendosi anzi rilevare che la Corte territoriale ha correttamente affermato ed applicato il principio per cui le regole dettate dal codice di rito in materia di ispezioni possono trovare applicazione solo ove siano già emersi elementi di colpevolezza nei confronti del sottoposto all'atto ispettivo e sia quindi possibile attribuire rilevanza penale al fatto in esame, (Sez. 2, n. 8604 del 05/11/2020, dep. 2021, Celeste, Rv. 280905), circostanza che il giudice di merito, con motivazione logica e con cui il presente ricorso non si confronta, ha pacificamente escluso nel caso di specie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile perché le conclusioni sono state proposte oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. C