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Ordinanza — n. 36755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALEO ROCCO nato a BARI il 12/06/1980 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Papaleo Rocco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 496 e 624 c.p., dichiarando invece di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975 per intervenuta prescrizione e rideterminando conseguentemente la pena.

Regesto Legislator

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art. 611 c.p; Ordinanza — n. 36755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale deduce vizi di motivazione, specie con riferimento alla quantificazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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false indicazioni su attività commerciali accuse di truffa falsa dichiarazione della parte contraffazione di merci uso di false generalità prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 611 c.p
Nulla per le spese di parte civile perché le conclusioni sono state proposte oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALEO ROCCO nato a BARI il 12/06/1980 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Papaleo Rocco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 496 e 624 c.p., dichiarando invece di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975 per intervenuta prescrizione e rideterminando conseguentemente la pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale deduce vizi di motivazione, specie con riferimento alla quantificazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra i quali la natura callida del comportamento (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), a nulla rilevando il ruolo di collaboratore di giustizia successivamente rivestito dall'imputato.

Insussistenti sono poi l'errore di calcolo ovvero la violazione del divieto di reformatio in peius evocati dal ricorrente, posto che egli stesso ricorda come il giudice di primo grado non avesse precisato l'entità dell'aumento per la continuazione specificamente applicato in riferimento alla contravvenzione di cui il giudice dell'appello ha dichiarato la prescrizione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile perché le conclusioni sono state proposte oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parate civile.Il Pr •dente i