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Ordinanza — n. 36749/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36749/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36749/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MANOLO nato a BUSTO ARSIZIO il 26/09/1983 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Bianchi Manolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36749/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MANOLO nato a BUSTO ARSIZIO il 26/09/1983 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Bianchi Manolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, avendo inverto la Corte territoriale correttamente applicato, nel ritenere non esiguo il valore della merce oggetto di furto a prescindere dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa - peraltro solo genericamente evocate dal ricorrente-, il principio per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favo