Italian appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and generic grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed before the reasoning of the appealed judgment was deposited. The sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism of the court's motivation. Consequently, the court ruled that the appellant could not logically confront the unknown arguments and ordered the dismissal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism so the reviewing judge can exercise its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO GIAN LUCA nato a TORINO il 25/04/1970 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
Rilevato che Valentino Gian Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto, riducendo la pena inflittagli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il ricorso è stato presentato in epoca antecedente rispetto al deposito della motivazione della sentenza impugnata ed è quindi inammissibile per difetto del requisito della specificità non potendo logicamente lo stesso essersi confrontato con le argomentazioni a base della pronuncia impugnata, ancora sconosciute all'imputato (Sez. 6, n. 9952 del 27/02/1990, Maiolo, Rv. 184828) e che, invero, l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacat. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.