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Ordinanza — n. 36745/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36745/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABOVE NICOLETTA nato a ACQUI TERME il 25/10/1983 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Dabove Nicoletta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per plurimi reati aggravati di furto in abitazione, consumati e tentati, nonché per il delitto di ricettazione di cui al capo f) dell'imputazione, assolvendola invece dal medesimo reato così come contestato al capo d) e rideterminando conseguentemente la pena.

Regesto Legislator

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art. 114 c.p; Ordinanza — n. 36745/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABOVE NICOLETTA nato a ACQUI TERME il 25/10/1983 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Dabove Nicoletta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per plurimi reati aggravati di furto in abitazione, consumati e tentati, nonché per il delitto di ricettazione di cui al capo f) dell'imputazione, assolvendola invece dal medesimo reato così come contestato al capo d) e rideterminando conseguentemente la pena.

Parole chiave

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tentato furto reiterazione di reati penali furti connessi furto aggravato perseguimento penale per truffa furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 114 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABOVE NICOLETTA nato a ACQUI TERME il 25/10/1983 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Dabove Nicoletta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per plurimi reati aggravati di furto in abitazione, consumati e tentati, nonché per il delitto di ricettazione di cui al capo f) dell'imputazione, assolvendola invece dal medesimo reato così come contestato al capo d) e rideterminando conseguentemente la pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., è indeducibile in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale, a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente, non ne ha semplicemente riconosciuto il ruolo di "palo", ma ha altresì argomentato a proposito dell'impossibilità di riconoscere, in relazione a detta condotta, l'attenuante invocata, applicando insomma correttamente in principio, di cui a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il quale mancano i requisiti sulla base dei quali parlare di una partecipazione di minima importanza ove l'imputato abbia svolto, nella commissione di un furto, la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,