Ordinanza — n. 36744/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA FABIO nato a CHIVASSO il 15/01/1975 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Mura Fabio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, il quale lamenta l'erroneo riconoscimento della responsabilità penale in capo all'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA FABIO nato a CHIVASSO il 15/01/1975 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
Rilevato che Mura Fabio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'unico motivo di ricorso, il quale lamenta l'erroneo riconoscimento della responsabilità penale in capo all'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.