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Ordinanza — n. 36743/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36743/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA nato a EBOLI il 16/06/1981 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Barbetta Claudia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nei reati di furto aggravato di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, assolvendola invece dal medesimo delitto così come descritto al capo C) nonché dal reato di cui all'art. 493 ter c.p. e rideterminando conseguentemente la pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 493 ter c.p, art. 597 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36743/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), operazione il cui dettaglio è riscontrabile a pag. 13 della sentenza impugnata, ma hanno per di più correttamente applicato il principio, di cui a costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a seguito del mutamento della struttura del reato continuato per l'assoluzione dal reato-base, applichi, in sede di ridefinizione della continuazione e conseguente nuova determinazione della pena, una sanzione pecuniaria più elevata di quella inflitta in primo grado, irrogando al contempo una più lieve pena detentiva (ex multis Sez. 2, n. 37092 del 08/07/2021, Reginato, Rv. 282127).

Parole chiave

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truffa in materia di credito lotta contro la frode partecipazione al reato abuso di carte-chèques furto di lieve entità imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter c.p
art. 597 cod. proc. pen
13 della sentenza impugnata, ma hanno per di più correttamente applicato il principio, di cui a costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA nato a EBOLI il 16/06/1981 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Barbetta Claudia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nei reati di furto aggravato di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, assolvendola invece dal medesimo delitto così come descritto al capo C) nonché dal reato di cui all'art. 493 ter c.p. e rideterminando conseguentemente la pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi di motivazione in relazione all'attendibilità dell'agente di p.g., autore del riconoscimento dell'imputata, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha invero dato atto, con motivazione esente da vizi logici, della circostanza per cui, stando agli atti di causa - con particolare riferimento all'annotazione del 12/07/2018, relativa al riconoscimento dell'imputata effettuato dell'agente di p.g. - risultano descritte con precisione le ragioni della pregressa conoscenza, da parte dell'agente, dell'imputata, motivo per cui il suo riconoscimento costituisce, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, indizio grave e preciso, per di più corroborato, nel caso di specie, dall'utilizzo di auto di proprietà della concorrente.

Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si denunciano vizi di omessa motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati sono manifestamente infondati in quanto, non solo i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), operazione il cui dettaglio è riscontrabile a pag. 13 della sentenza impugnata, ma hanno per di più correttamente applicato il principio, di cui a costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a seguito del mutamento della struttura del reato continuato per l'assoluzione dal reato-base, applichi, in sede di ridefinizione della continuazione e conseguente nuova determinazione della pena, una sanzione pecuniaria più elevata di quella inflitta in primo grado, irrogando al contempo una più lieve pena detentiva (ex multis Sez. 2, n. 37092 del 08/07/2021, Reginato, Rv. 282127).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s