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Ordinanza — n. 36741/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36741/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36741/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA COMARE PATRICK nato a ASTI il 02/04/1984 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che La Comare Patrick ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati continuati di cui agli artt. 614, 612 e 610 c.p.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36741/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 614, 612 e 610 c.p.

Parole chiave

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azione legale a scopo intimidatorio violenza domestica pubblica istigazione a delinquere azione di provocazione minaccia nel diritto penale coazione sessuale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA COMARE PATRICK nato a ASTI il 02/04/1984 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che La Comare Patrick ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati continuati di cui agli artt. 614, 612 e 610 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta prevalenza delle dichiarazioni rilasciate dalle persone offese nell'immediatezza dei fatti rispetto a quelle rese in sede di giudizio, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici e che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e quelle argomentate dalla decisione impugnata, la quale ha invero ampiamente motivato sulla necessità di ritenere maggiormente plausibile l'iniziale prospettazione offerta dalle persone offese in quanto non solo più vicina ai fatti ma, soprattutto, pacificamente non inficiata da contatti di tipo o intimidatorio o di composizione del conflitto tra le parti, ricostruzione che, a ben vedere, il ricorso in esame sembra finalizzato a mettere in discussione in modo da ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie preclusa in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa dell