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Ordinanza — n. 36740/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36740/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36740/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTA GIAMPAOLO nato a SASSARI il 17/01/1991 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; ,. Rilevato che Patta Giampaolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 482 c.p., in relazione all'art. 477 c.p.;

Regesto Legislator

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art. 482 c.p, art. 477 c.p; Ordinanza — n. 36740/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze generiche è indeducibile in quanto non già precedentemente prospettato in sede di appello, dovendosi quindi in questa sede ribadire il principio per cui il giudice d'appello non è obbligato a riconoscere le attenuanti generiche ex officio, in quanto, l'articolo 581 lett.

Parole chiave

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falso certificato medico titoli falsificati certificato sanitario perizia medica superata incapacità lavorativa attestata contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 482 c.p
Rilevato che Patta Giampaolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 482 c.p., in relazione all'art.
art. 477 c.p
482 c.p., in relazione all'art. 477 c.p.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTA GIAMPAOLO nato a SASSARI il 17/01/1991 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; ,.

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Patta Giampaolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 482 c.p., in relazione all'art. 477 c.p.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito la quale, rilevando nell'originaria imputazione il chiaro riferimento alla condotta di falsificazione del tagliando relativo alla revisione dell'autocarro, ha correttamente applicato il principio per cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è anch'esso manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in grado di appello ed ivi congruamente disattesa sulla base del rilievo per cui, in ragione della professione svolta dall'imputato (autotrasportatore), è logico ritenere che questi conoscesse la procedura da svolgere in sede di revisione del veicolo e, quindi, fosse consapevole della falsità del tagliando emesso in esito alla stessa, motivazione con la quale il ricorso non si confronta.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze generiche è indeducibile in quanto non già precedentemente prospettato in sede di appello, dovendosi quindi in questa sede ribadire il principio per cui il giudice d'appello non è obbligato a riconoscere le attenuanti generiche ex officio, in quanto, l'articolo 581 lett.

c) cod. proc. pen., anche nella versione novellata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, richiede l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec