Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36733/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36733/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLA OSVALDO ANDREA nato a PATTI il 06/02/1988 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Priola Osvaldo Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, lo ha condannato, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali aggravate, assolvendolo invece dalla fattispecie contestatagli ai sensi dell'art. 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 594 c.p; Ordinanza — n. 36733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione civile risarcimento alle vittime di reati perseguimento penale per diffamazione lesioni personali corresponsabilità della vittima oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 594 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLA OSVALDO ANDREA nato a PATTI il 06/02/1988 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Priola Osvaldo Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, lo ha condannato, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali aggravate, assolvendolo invece dalla fattispecie contestatagli ai sensi dell'art. 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 603 co. 3 bis c.p. per essere stata solo parzialmente disposta, in sede di appello proposto dal pubblico ministero, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, omettendo così una nuova escussione della teste Lunghitano, è manifestamente infondato in quanto, stando a consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425), circostanza non ravvisabile nel presente caso ove si tenga conto che le dichiarazioni rese dalla testimone in questione nemmeno erano state prese in considerazione dal Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle