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Ordinanza — n. 36732/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36732/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36732/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZO GIOVANNA nato a CASTELVETRANO il 14/07/1982 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Guzzo Giovanna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di sostituzione di persona.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p; Ordinanza — n. 36732/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la contraddittorietà e della motivazione adottata dalla Corte territoriale e del compendio probatorio a base dell'affermazione delle penale responsabilità della stessa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha invero ritenuto dirimente, ai fini del decidere, la confessione stragiudiziale resa dall'imputata e riportata dalla persona offesa, circostanza con la quale il ricorso non si confronta.

Parole chiave

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altri capi d'accusa usurpazione d'identità perseguimento penale per diffamazione denuncia mendace abuso di un impianto per l'elaborazione di dati allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
Considerato che anche il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZO GIOVANNA nato a CASTELVETRANO il 14/07/1982 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Guzzo Giovanna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di sostituzione di persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la contraddittorietà e della motivazione adottata dalla Corte territoriale e del compendio probatorio a base dell'affermazione delle penale responsabilità della stessa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha invero ritenuto dirimente, ai fini del decidere, la confessione stragiudiziale resa dall'imputata e riportata dalla persona offesa, circostanza con la quale il ricorso non si confronta.

Considerato che anche il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. o, in subordine, l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato non solo perché generico, mancando lo stesso di confrontarsi con la motivazione adottata dal giudice di merito nella sua interezza, il quale ha ragionevolmente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità invocata in ragione del non modesto valore economico del danno prodotto dal reato, ma anche dovendosi tenere conto del fatto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de