Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36731/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36731/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA LUCREZIA nato a MESSINA il 18/12/1962 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Borgia Lucrezia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 62 bis c.p; Ordinanza — n. 36731/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Considerato che l'eccezione proposta con la memoria depositata dal difensore è parimenti inammissibile, tenuto conto dei principi affermati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
danneggiamento d'impianti elettrici accuse di abuso sottrazione di energia risarcimento per atto illecito causa illecita legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
2 c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 62 bis c.p
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione, al caso di specie, dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA LUCREZIA nato a MESSINA il 18/12/1962 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Borgia Lucrezia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'insufficienza del compendio probatorio in base al quale ne è stata riconosciuta la penale responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici e che, invero, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità deriva dalla mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e quelle argomentate dalla decisione impugnata la quale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto la documentazione in atti, la deposizione del teste Cardia e l'evidente capacità dell'imputata di rendersi conto del calo dei consumi derivato dalla manomissione del contatore, sufficienti a fondarne la penale responsabilità.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione, al caso di specie, dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto non tiene conto della effettiva decisione assunta dal giudice di merito il quale, al contrario, ha anzi applicato l'istituto di cui all'art. 62 bis c.p. riconoscendolo però equivalente alla contestata aggravante sulla base di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Considerato che l'eccezione proposta con la memoria depositata dal difensore è parimenti inammissibile, tenuto conto dei principi affermati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così