Ordinanza — n. 36730/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO COCO CIPOLLINA ROBERTO nato a PALERMO il 28/10/1994 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Lo Coco Cipollina Roberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36730/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO COCO CIPOLLINA ROBERTO nato a PALERMO il 28/10/1994 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
Rilevato che Lo Coco Cipollina Roberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, la quale ha ricostruito la vicenda in esame tanto in fatto quanto in diritto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 l