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Ordinanza — n. 36725/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36725/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD ABDERRAZAK nato il 17/12/1974 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Saad Abderragatj...ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36725/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentata rapina rapina qualificata crimine di aggressione furto di lieve entità furto aggravato in banda saccheggio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD ABDERRAZAK nato il 17/12/1974 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Saad Abderragatj...ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 lug