Ordinanza — n. 36725/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD ABDERRAZAK nato il 17/12/1974 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Saad Abderragatj...ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36725/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD ABDERRAZAK nato il 17/12/1974 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
Rilevato che Saad Abderragatj...ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 lug