Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36720/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36720/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VINATTIERI FURTO ANDREA nato a PRATO il 19/01/1948 GIUSTI SAURO nato a PRATO il 08/04/1959 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36720/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Vinattieri Furio Andrea e Giusti Sauro ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato dì bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nelle qualità di amministratori della Staf s.r.I., rideterminando la durata delle relative pene accessorie fallimentari.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione amministrazione delle finanze curatore del fallimento appropriazione indebita di fondi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VINATTIERI FURTO ANDREA nato a PRATO il 19/01/1948 GIUSTI SAURO nato a PRATO il 08/04/1959 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Vinattieri Furio Andrea e Giusti Sauro ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato dì bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nelle qualità di amministratori della Staf s.r.I., rideterminando la durata delle relative pene accessorie fallimentari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale deduce violazione di legge e inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità per essersi la Corte territoriale pronunziata in camera di consiglio non partecipata nonostante la difesa avesse avanzato tempestiva istanza di trattazione orale dell'impugnazione, è manifestamente infondato in quanto detta istanza, datata 1° giugno 2022, veniva avanzata dal difensore successivamente alla data fissata per la celebrazione dell'udienza (07/04/2022), a nulla rilevando il successivo rinvio della stessa (in questo senso Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Carchiolo, Rv. 282599).

Considerato che anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti deducono l'intervenuta prescrizione del reato, a lor dire maturata già in data antecedente la decisione di appello, è manifestamente infondato in quanto, tenuto conto della data dì consumazione del reato (il 10 giugno 2012) il relativo termine si compirà non prima del 10 dicembre 2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle