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Ordinanza — n. 36718/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36718/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONI MARTA nato a CAGLIARI il 09/09/1981 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Meloni Marta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36718/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONI MARTA nato a CAGLIARI il 09/09/1981 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Meloni Marta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto.

Parole chiave

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delitto contro i beni furto per mestiere furto di lieve entità imputazione di furto assicurazione contro il furto reato di poca entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONI MARTA nato a CAGLIARI il 09/09/1981 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Meloni Marta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis c.p., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianza già dedotta in sede di appello ed ivi adeguatamente disattesa, avendo invero il giudice di merito posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità argomentazioni logiche e ineccepibili (le modalità della condotta e la non esiguità, in concreto, del danno, valutata in relazione al profitto ottenuto), secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione non si esaurisca in un giudizio di natura astratta, ma tenga invece conto delle peculiarità della specifica fattispecie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il