Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36717/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36717/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCIO DOMENICO nato a MESSINA il 04/06/1961 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Cicciò Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia adottata dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale commesso nella qualità di titolare della ditta individuale Sicilcostruzioni di Cicciò Domenico, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 18 D.P.R. 600 del 1973, art. 2214 cod. civ; Ordinanza — n. 36717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCIO DOMENICO nato a MESSINA il 04/06/1961 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Cicciò Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia adottata dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale commesso nella qualità di titolare della ditta individuale Sicilcostruzioni di Cicciò Domenico, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
irregolarità finanziarie omissione della contabilità risarcimento per atto illecito reato economico conti finanziari bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 18 D.P.R. 600 del 1973
Considerato che l'unico motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato adeguamento della decisione a quanto disposto dall'art. 18 D.P.R.
art. 2214 cod. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCIO DOMENICO nato a MESSINA il 04/06/1961 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Cicciò Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia adottata dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale commesso nella qualità di titolare della ditta individuale Sicilcostruzioni di Cicciò Domenico, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato adeguamento della decisione a quanto disposto dall'art. 18 D.P.R. 600 del 1973 il quale prevedrebbe, a detta del ricorrente, l'esonero, per le ditte a contabilità semplificata, dalla tenuta di tutte le scritture contabili obbligatorie ad eccezione dei registri IVA, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, la quale pacificamente ritiene che, in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata non comporti l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice; correttamente quindi la sentenza impugnata ha preso a propria conferma quanto statuito da Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271608 la quale, a prescindere dalle contingenze del caso concreto deciso in tale sede, afferma proprio il principio sopra riportato (nel medesimo senso ex multis Sez.

F, Sentenza n. 33402 del 06/08/2009, Castrogiovanni, Rv. 244842). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.Il Pres