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Ordinanza — n. 36716/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36716/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ANNA IMMACOLATA nato a MANDURIA il 24/05/1964 avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Longo Anna Immacolata ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Novara ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali.

Regesto Legislator

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art. 582 c.p; Ordinanza — n. 36716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Considerato che anche il secondo motivo, il quale lamenta l'inesatta sussunzione della fattispecie concreta nel reato di cui all'art. 582 c.p., in quanto strettamente dipendente dall'accoglimento del primo motivo, risulta anch'esso manifestamente infondato giacché finalizzato ad una rivalutazione dei mezzi di prova. Considerato che il terzo motivo, il quale lamenta vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione del danno risarcibile, oltre ad essere anch'esso solo in parte deducibile, è per di più generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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lesioni personali a minore aggressione fisica vie di fatto messa in pericolo del figlio reati sessuali contro fanciulli responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 582 c.p
Considerato che anche il secondo motivo, il quale lamenta l'inesatta sussunzione della fattispecie concreta nel reato di cui all'art. 582 c.p., in quanto strettamente dipendente dall'accoglimento del primo motivo, risulta anch'esso manifestamente infondato giacché finalizzato ad una rivalutazione dei mezzi di prova.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ANNA IMMACOLATA nato a MANDURIA il 24/05/1964 avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Longo Anna Immacolata ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Novara ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo, il quale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio concernente il nesso causale tra la condotta e l'evento nonché alla valutazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo è in parte non consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge e che, comunque, proponendo lo stesso una diversa lettura dei mezzi di prova (nello specifico, della CTU predisposta dalla dott.ssa Agosta), non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Considerato che anche il secondo motivo, il quale lamenta l'inesatta sussunzione della fattispecie concreta nel reato di cui all'art. 582 c.p., in quanto strettamente dipendente dall'accoglimento del primo motivo, risulta anch'esso manifestamente infondato giacché finalizzato ad una rivalutazione dei mezzi di prova. Considerato che il terzo motivo, il quale lamenta vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione del danno risarcibile, oltre ad essere anch'esso solo in parte deducibile, è per di più generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende