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Ordinanza — n. 36714/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36714/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA PATRIZIA nato a ROMA il 22/07/1994 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Patrizia Bevilacqua ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto furto di lieve entità furto per mestiere truffa aggravata furto aggravato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA PATRIZIA nato a ROMA il 22/07/1994 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che Patrizia Bevilacqua ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che l'unico che il motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena anche in riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e alla denegata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; previsione invero soddisfatta nel presente caso avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, motivando per di più specificamente sulla prognosi di pericolosità e propensione a delinquere dell'imputata a base della riconosciuta integrazione dell'aggravante ex art. 99 co. 4 c.p. (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata).

Considerato ulteriormente che la motivazione adottata dal giudice nel non ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. e sulla recidiva reiterata, pur in parte basandosi sulla previsione normativa di cui all'art. 69 co. 4 c.p., dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con la pronuncia n. 94 del 2023, contiene comunque una duplice motivazione a sostegno della decisione, non censurabile in questa sede in quanto il giudizio di comparazione fra opposte implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle a