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Ordinanza — n. 36683/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36683/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36683/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA PASQUALE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 13/02/1939 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Pasquale Palma avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 26 ottobre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di omicidio (a seguito di sentenza di annullamento della Prima sezione di questa Corte).

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36683/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA PASQUALE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 13/02/1939 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Pasquale Palma avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 26 ottobre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di omicidio (a seguito di sentenza di annullamento della Prima sezione di questa Corte).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale adeguamento della pena alleggerimento della pena riesame dell'entità pena remissione della pena riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato la propria scelta di non diminuire nella misura massima consentita la pena ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA PASQUALE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 13/02/1939 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Pasquale Palma avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 26 ottobre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di omicidio (a seguito di sentenza di annullamento della Prima sezione di questa Corte).

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed in particolare alla diminuzione della stessa a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato la propria scelta di non diminuire nella misura massima consentita la pena ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen..

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Casa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 lugli