Ordinanza — n. 36682/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYCHOU MOSTAPHA nato il 29/08/1994 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; t ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mostapha Baychou avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 31 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 583 quinquies cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi dell'eccesso colposo di legittima difesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 583 quinquies cod. pen; Ordinanza — n. 36682/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 583 quinquies cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi dell'eccesso colposo di legittima difesa.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYCHOU MOSTAPHA nato il 29/08/1994 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; t ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mostapha Baychou avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 31 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 583 quinquies cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi dell'eccesso colposo di legittima difesa.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la dinamica dell'occorso, così come ricostruita alla luce degli elementi di prova acquisiti, escludesse la ricorrenza dell'ipotesi invocata, avendo il prevenuto per primo aggredito la persona offesa.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Crsa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2