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Ordinanza — n. 36680/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36680/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLONE DAMIANO nato a TRINITAPOLI il 24/04/1976 GALLONE MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 04/12/2000 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36680/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLONE DAMIANO nato a TRINITAPOLI il 24/04/1976 GALLONE MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 04/12/2000 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

Parole chiave

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motivi di cassazione mancata prova di parzialità denuncia mendace motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie altri capi d'accusa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLONE DAMIANO nato a TRINITAPOLI il 24/04/1976 GALLONE MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 04/12/2000 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei ricorrenti per il delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta, innanzi tutto, una carente motivazione della decisione impugnata in ordine all'integrazione, per GALLONE DAMIANO, della recidiva reiterata; Considerato che tale censura non è stata proposta in appello, pur a fronte dei riconoscimento dell'aggravante della recidiva già da parte della sentenza di primo grado, talché la stessa non può essere dedotta solo in questa sede di legittimità; Rilevato, quanto alla seconda parte del motivo, che è fatta valere, in maniera solo generica e apodittica, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza neppure evidenziare quali elementi a favore del ricorrente non sarebbero stati vagliati dalla Corte territoriale; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso