Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft facts as mere factual complaints barred in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Domenico Lafronza's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lafronza argued the lower court erred in finding an aggravating circumstance regarding theft from a car, claiming the victim lacked continuous surveillance. The court rejected this, ruling that such factual disputes constitute mere complaints unsuitable for review at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Factual disputes regarding the existence of aggravating circumstances in criminal appeals are barred from cassation review as they constitute mere complaints rather than violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFRONZA DOMENICO nato a BARI il 28/03/1968 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Domenico Lafronza avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 16 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen..
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta configurabilità della aggravante contestata non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che i beni sottratti, custoditi nell'autovettura in possesso della persona offesa, non erano affatto sottoposti alla continua sorveglianza del medesimo che, difatti, si trovava all'interno di un istituto e solo da lì aveva scorto l'imputato agire.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C9ssa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2