Ordinanza — n. 36677/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO COSIMO nato a TARANTO il 28/06/1960 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cosimo Cavallo avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 16 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per il reato ascritto al prevenuto pur in assenza dell'atto pubblico in cui erano destinate a trasfondersi le dichiarazioni dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen; Ordinanza — n. 36677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso non trova il suo corrispondente nel gravame di merito posto che in tale atto si era lamentato il fatto che la dichiarazione del prevenuto non fosse destinata a provare la verità di quanto affermato così rendendosi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Ritenuto che, comunque la censura, così come argomentata in ricorso, sia manifestamente infondata essendo evidente che l'atto pubblico in cui era destinata ad avere effetto sarebbe stata la sentenza civile che avrebbe dovuto tenere conto dell'ammissione del prevenuto al patrocinio a spese dello Stato.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO COSIMO nato a TARANTO il 28/06/1960 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cosimo Cavallo avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 16 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per il reato ascritto al prevenuto pur in assenza dell'atto pubblico in cui erano destinate a trasfondersi le dichiarazioni dell'imputato.
Ritenuto che il motivo di ricorso non trova il suo corrispondente nel gravame di merito posto che in tale atto si era lamentato il fatto che la dichiarazione del prevenuto non fosse destinata a provare la verità di quanto affermato così rendendosi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Ritenuto che, comunque la censura, così come argomentata in ricorso, sia manifestamente infondata essendo evidente che l'atto pubblico in cui era destinata ad avere effetto sarebbe stata la sentenza civile che avrebbe dovuto tenere conto dell'ammissione del prevenuto al patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameno delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Casa s delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2