Ordinanza — n. 36673/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO VITO nato a CROTONE il 15/01/1987 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Vito Muto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 giugno 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 36673/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO VITO nato a CROTONE il 15/01/1987 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Vito Muto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 giugno 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee.
Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.