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Ordinanza — n. 36672/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36672/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS LACRIMIOARA nato il 25/06/1981 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Lacrimioara Caldaras avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 aprile 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen; Ordinanza — n. 36672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.

Parole chiave

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attenuazione della pena proporzionalità della pena mancata prova di parzialità falsa dichiarazione della parte aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS LACRIMIOARA nato il 25/06/1981 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Lacrimioara Caldaras avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 aprile 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento/ delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 20