Ordinanza — n. 36671/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHIMIMA PIRO nato il 13/02/1978 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Piro Haxhiminna avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28 giugno 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di tentata violenza privata e di lesioni personali aggravate. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed al mancato riconoscimento dei benefici di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36671/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed al mancato riconoscimento dei benefici di legge.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHIMIMA PIRO nato il 13/02/1978 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Piro Haxhiminna avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28 giugno 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di tentata violenza privata e di lesioni personali aggravate. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed al mancato riconoscimento dei benefici di legge.
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie. Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto che il motivo dedotto sul mancato riconoscimento dei benefici di legge difetta di specificità non affrontando le ragioni esposte dalla Corte di merito in merito alle precedenti condanne patite dal ricorrente. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannent delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas a delle ammende. i i Così deciso, in Roma il 17 lugl