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Ordinanza — n. 36668/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36668/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36668/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCURUCHI KRISTIAN nato a CANTU' il 17/02/1978 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Kristian Scuruchi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 624 e 61 n. 11 e 491 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla intervenuta utilizzazione delle ammissioni in s.i.t. del prevenuto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36668/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie. Rilevato come il secondo motivo - già inammissibile perché non proposto con i motivi di appello - lo è anche perché manca della prova di resistenza, ovverossia della verifica della decisività della prova che si ritiene inutilizzabile (peraltro destinata al fallimento posto che altri sono gli elementi di prova valorizzati dai giudici del merito).

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa falsa dichiarazione della parte accusa penale inchiesta per falsità atti diritto di non autoincriminarsi denuncia spontanea
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCURUCHI KRISTIAN nato a CANTU' il 17/02/1978 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Kristian Scuruchi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 624 e 61 n. 11 e 491 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla intervenuta utilizzazione delle ammissioni in s.i.t. del prevenuto.

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie. Rilevato come il secondo motivo - già inammissibile perché non proposto con i motivi di appello - lo è anche perché manca della prova di resistenza, ovverossia della verifica della decisività della prova che si ritiene inutilizzabile (peraltro destinata al fallimento posto che altri sono gli elementi di prova valorizzati dai giudici del merito).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio