Ordinanza — n. 36666/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO SALVATORE nato a NAPOLI il 26/10/1986 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Celentano avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31 maggio 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., al diniego delle circostanze previste dall'art. 62 bis cod. pen. e alla misura della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36666/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO SALVATORE nato a NAPOLI il 26/10/1986 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Celentano avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31 maggio 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., al diniego delle circostanze previste dall'art. 62 bis cod. pen. e alla misura della pena.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il mancato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto difetta di specificità non tenendo conto della corretta motivazione della Corte di merito che ha considerato sia la gravità dello stesso medesimo sia l'abitualità della condotta, rivelata dalle numerose precedenti condanne patite dal prevenuto. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in Roma il 17 luglio 2