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Ordinanza — n. 36663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFUMI MAURIZIO nato a CATANIA il 17/12/1994 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Maurizio Bafunni avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 5 maggio 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato ed alla misura del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo al riconoscimento della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato ed alla misura del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo al riconoscimento della recidiva.

Parole chiave

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imputazione di furto partecipazione al reato ricettazione scippo reato mancato prove acquisite illegalmente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFUMI MAURIZIO nato a CATANIA il 17/12/1994 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Maurizio Bafunni avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 5 maggio 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato ed alla misura del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo al riconoscimento della recidiva.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'imputato, immediatamente dopo al fatto, veniva trovato in possesso, in compagnia del complice, del mezzo sottratto. Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato e che altrettanto motivato era il riconoscimento della recidiva.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 lugli