Ordinanza — n. 36659/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI ORGEST nato il 05/04/1989 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Orgest Mansi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla grossolanità del falso consumato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36659/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla grossolanità del falso consumato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI ORGEST nato il 05/04/1989 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Orgest Mansi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla grossolanità del falso consumato.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la patente esibita dal prevenuto era stata riconosciuta come falsa solo dall'operante, che aveva particolare competenza tecnica al riguardo. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023