Ordinanza — n. 36655/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ORESTINA nato a FOGGIA il 11/07/1981 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Orestina D'Angelo avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 ottobre 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla incompetenza per territorio del primo giudice, alla ritenuta colpevolezza dell'imputata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36655/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla incompetenza per territorio del primo giudice, alla ritenuta colpevolezza dell'imputata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ORESTINA nato a FOGGIA il 11/07/1981 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Orestina D'Angelo avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 ottobre 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla incompetenza per territorio del primo giudice, alla ritenuta colpevolezza dell'imputata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato che tutti i motivi di ricorso riguardano altra vicenda processuale attinente al diverso imputato Eros Roberto pur se l'intestazione del ricorso rimanda al presente processo. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.