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Ordinanza — n. 36654/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36654/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMMETTI LINO nato a ROMA il 14/04/1969 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Lino Ciammetti avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 1 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato esame dell'imputato la cui ammissione non era stata revocata.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 36654/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato esame dell'imputato la cui ammissione non era stata revocata.

Parole chiave

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ricorso per cassazione condono delle spese procedurali spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate eccezione di compensazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMMETTI LINO nato a ROMA il 14/04/1969 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Lino Ciammetti avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 1 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato esame dell'imputato la cui ammissione non era stata revocata.

Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato per non essere stata eccepita la nullità invocata immediatamente dopo il suo verificarsi (vd Cass Rv 281339 già citata nella sentenza impugnata). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.