Ordinanza — n. 36651/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSITORE CIRO nato a CHIOGGIA il 05/10/1995 MIRRA ENRICO nato a NAPOLI il 07/08/1997 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Ciro Cositore e da Enrico Mirra avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 4 novembre 2022 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36651/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, entrambi, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSITORE CIRO nato a CHIOGGIA il 05/10/1995 MIRRA ENRICO nato a NAPOLI il 07/08/1997 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Ciro Cositore e da Enrico Mirra avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 4 novembre 2022 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, entrambi, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie.
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Càssa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023