Ordinanza — n. 36648/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZI NADIA nato a PALERMO il 10/01/1997 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Nadia Polizzi avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 27 ottobre 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36648/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZI NADIA nato a PALERMO il 10/01/1997 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Nadia Polizzi avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 27 ottobre 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del dinego dell'invocato proscioglimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che il fatto non poteva essere considerato di particolare tenuità in considerazione del valore dell'oggetto sottratto. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.