Sentenza — n. 36647/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARDIN ALBERTO nato a CAMPO SAN MARTINO il 13/03/1949 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Alberto Gardin avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla intervenuta remissione della querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36647/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato avendo, di recente, le Sezioni unite (con sentenza del 25 maggio 2023) confermato la risalente giurisprudenza circa la nozione di profitto, non esclusivamente patrimoniale, del furto; preso atto dell'intervenuta remissione di querela.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARDIN ALBERTO nato a CAMPO SAN MARTINO il 13/03/1949 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Alberto Gardin avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla intervenuta remissione della querela.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato avendo, di recente, le Sezioni unite (con sentenza del 25 maggio 2023) confermato la risalente giurisprudenza circa la nozione di profitto, non esclusivamente patrimoniale, del furto; preso atto dell'intervenuta remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata pe essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.