Ordinanza — n. 36645/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DODDO FRANCESCO DUILIO nato a MILAZZO il 24/05/1963 DODDO NATALE nato a MILAZZO il 29/02/1992 DODDO ERIKA nato a MILAZZO il 11/06/1993 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul comune ricorso proposto da Francesco Duilio, Natale ed Erika Doddo avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 3 dicembre 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di lesioni personali aggravate loro contestato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36645/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DODDO FRANCESCO DUILIO nato a MILAZZO il 24/05/1963 DODDO NATALE nato a MILAZZO il 29/02/1992 DODDO ERIKA nato a MILAZZO il 11/06/1993 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul comune ricorso proposto da Francesco Duilio, Natale ed Erika Doddo avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 3 dicembre 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di lesioni personali aggravate loro contestato.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DODDO FRANCESCO DUILIO nato a MILAZZO il 24/05/1963 DODDO NATALE nato a MILAZZO il 29/02/1992 DODDO ERIKA nato a MILAZZO il 11/06/1993 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul comune ricorso proposto da Francesco Duilio, Natale ed Erika Doddo avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 3 dicembre 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di lesioni personali aggravate loro contestato.
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla configurabilità del contestato reato trattandosi di mera escoriazione; - alla quantificazione delle statuizioni civili. Considerato che i motivi di ricorso sopra riportati sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che aveva osservato come anche le escoriazioni, determinando un'alterazione anatomica e funzionale, debbano essere considerate delle "malattie" e come non potesse affermarsi l'eccessività della somma liquidata a titolo di risarcimento (dovendosi anche considerare la genericità del motivo di ricorso) anche considerando la complessiva condotta consumata a danno della parte civile.
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della/Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio