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Sentenza — n. 36642/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36642/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale, commessi in data 10 marzo 2010. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: sull'insussistenza del dolo specifico quanto alla contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e sull'intervenuta prescrizione dei reati;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 12 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione dei reati, tenuto conto di 124 giorni di sospensione.

Parole chiave

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOBIFARO GIUSEPPE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 11/04/1953 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale, commessi in data 10 marzo 2010.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: sull'insussistenza del dolo specifico quanto alla contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e sull'intervenuta prescrizione dei reati;

3. Il ricorso non è inammissibile alla luce del principio, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, e del quale non sembra aver tenuto conto la sentenza impugnata per il quale nell'ipotesi di omissione della tenuta delle scritture contabili è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753 - 01);

4. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 12 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione dei reati, tenuto conto di 124 giorni di sospensione.

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così decis