Ordinanza — n. 36641/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GRAZIA nato a PALERMO il 28/06/1980 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 614, 633 e 639- bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, oltre a dedurre circostanze di mero fatto delle quali è preclusa la valutazione in questa sede di legittimità, è apodittico e generico e non si confronta in nessuna misura con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata, con conseguente inammissibilità dello stesso per difetto della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 614, 633 e 639- bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, oltre a dedurre circostanze di mero fatto delle quali è preclusa la valutazione in questa sede di legittimità, è apodittico e generico e non si confronta in nessuna misura con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata, con conseguente inammissibilità dello stesso per difetto della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GRAZIA nato a PALERMO il 28/06/1980 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 614, 633 e 639- bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, oltre a dedurre circostanze di mero fatto delle quali è preclusa la valutazione in questa sede di legittimità, è apodittico e generico e non si confronta in nessuna misura con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata, con conseguente inammissibilità dello stesso per difetto della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il