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Ordinanza — n. 36640/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36640/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAROFALO LUCA nato a VILLARICCA il 12/11/1976 PALMA ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 03/06/1991 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Ritenuta la doglianza sulla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata ha fornito, rispetto all'analoga censura formulata con l'atto di appello, una motivazione congrua correlata al valore complessivo, insuscettibile di essere considerato di particolare tenuità, anche in senso solo relativo, delle banconote contraffatte (pag. 4);

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 36640/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili censura dell'accertamento dei fatti verosimiglianza della persecuzione testimonianze contraddittorie denuncia mendace altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
art. 131-bis cod.pen
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Testo completo

e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAROFALO LUCA nato a VILLARICCA il 12/11/1976 PALMA ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 03/06/1991 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Ritenuta la doglianza sulla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata ha fornito, rispetto all'analoga censura formulata con l'atto di appello, una motivazione congrua correlata al valore complessivo, insuscettibile di essere considerato di particolare tenuità, anche in senso solo relativo, delle banconote contraffatte (pag. 4);

Considerato che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è anch'essa manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), come avvenuto nella specie, essendosi diffusa la Corte territoriale, nel riferirsi a quanto già evidenziato sull'inapplicabilità dell'art. 131-bis cod.pen., alla gravità del fatto, desumibile dalla necessaria esistenza, per il numero di banconote rinvenute, di un canale di approvvigionamento di denaro contraffatto (pag. 3-4);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 17/07/20