Ordinanza — n. 36634/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA PIETRO nato a CALTANISSETTA il 30/10/1966 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di MOSCA PIETRO per il delitto di sostituzione di persona; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato contesta, a fronte di due decisioni di merito conformi, la ricostruzione compiuta dalle stesse per affermarne la responsabilità penale, reiterando censure già ampiamente e congruamente disattese dalla Corte territoriale con una motivazione che, in quanto non manifestamente illogica né contraddittoria (pag. 4-5), è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36634/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4-5), è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA PIETRO nato a CALTANISSETTA il 30/10/1966 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di MOSCA PIETRO per il delitto di sostituzione di persona; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato contesta, a fronte di due decisioni di merito conformi, la ricostruzione compiuta dalle stesse per affermarne la responsabilità penale, reiterando censure già ampiamente e congruamente disattese dalla Corte territoriale con una motivazione che, in quanto non manifestamente illogica né contraddittoria (pag. 4-5), è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il