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Ordinanza — n. 36630/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36630/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURIANO PASQUALE nato a AMANTEA il 12/11/1946 avverso la sentenza del 30/09/2022 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Paola ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato contesta la ricostruzione dei fatti, la valutazione del compendio probatorio e di qui la completezza e congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della sua responsabilità penale; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 36630/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato contesta la ricostruzione dei fatti, la valutazione del compendio probatorio e di qui la completezza e congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della sua responsabilità penale; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione nel merito motivi di rigore motivazione del mutamento giurisprudenza cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Paola ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 582 cod.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURIANO PASQUALE nato a AMANTEA il 12/11/1946 avverso la sentenza del 30/09/2022 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Paola ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato contesta la ricostruzione dei fatti, la valutazione del compendio probatorio e di qui la completezza e congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della sua responsabilità penale; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/07/2