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Ordinanza — n. 36629/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36629/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36629/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO PAOLA nato a CATANIA il 20/10/1978 avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Paola ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso l'imputata contesta la ricostruzione dei fatti, la valutazione del compendio probatorio e di qui la completezza e congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della sua responsabilità penale; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36629/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché il predetto motivo è inammissibile; Considerato che mediante il secondo motivo la stessa ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle sue doglianze afferenti la determinazione del trattamento sanzionatorio, doglianze che, tuttavia, erano state solo genericamente formulate nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del motivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivi validi motivazione nel merito motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo insorto dopo la fuga
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO PAOLA nato a CATANIA il 20/10/1978 avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Paola ha confermato la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso l'imputata contesta la ricostruzione dei fatti, la valutazione del compendio probatorio e di qui la completezza e congruità della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della sua responsabilità penale; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché il predetto motivo è inammissibile; Considerato che mediante il secondo motivo la stessa ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle sue doglianze afferenti la determinazione del trattamento sanzionatorio, doglianze che, tuttavia, erano state solo genericamente formulate nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del motivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della/ Cassa delle ammende. Così d