Ordinanza — n. 36628/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATORI LUNA nato a CESENA il 02/06/1989 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna della ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che la SATORI, mediante l'unico motivo di ricorso, deduce erronea applicazione dell'art. 194 cod.proc.pen. poiché il proprio riconoscimento, compiuto attraverso la comparazione tra le immagini della telecamera di videosorveglianza e la foto sul documento della stessa sarebbe frutto di una valutazione della polizia giudiziaria e non di un'oggettiva perizia antroprometrica;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 194 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 36628/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto il motivo manifestamente infondato in virtù del principio per il quale il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (ex multis, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATORI LUNA nato a CESENA il 02/06/1989 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna della ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che la SATORI, mediante l'unico motivo di ricorso, deduce erronea applicazione dell'art. 194 cod.proc.pen. poiché il proprio riconoscimento, compiuto attraverso la comparazione tra le immagini della telecamera di videosorveglianza e la foto sul documento della stessa sarebbe frutto di una valutazione della polizia giudiziaria e non di un'oggettiva perizia antroprometrica;
Ritenuto il motivo manifestamente infondato in virtù del principio per il quale il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (ex multis, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso